Alessia Troni, Dirigente Tecnologo Ufficio Affari Generali e Regionali del Centro Nazionale Trapianti spiega le novità e le sfide nella costruzione di un sistema normativo unico di riferimento europeo per le SoHO destinate all’applicazione sull’uomo. Il Regolamento UE 2024/1938 del 17 luglio 2024 “sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le Direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE”, entrato in vigore da pochi mesi, segna una tappa importante sul percorso di un quadro normativo solido, trasparente, aggiornato e sostenibile per sangue, cellule e tessuti e, in generale, per tutte le sostanze di origine umana (come latte materno e microbiota intestinale
di Alessia Troni*
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 luglio 2024, è entrato in vigore il Regolamento (EU) 2024/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 “sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani e che abroga le Direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE“. Questa data segna anche l’inizio, per tutti gli Stati Membri, di una importante e impegnativa fase di adeguamento dei sistemi attualmente fondati sulle norme di recepimento delle Direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE.
Le direttive, abrogate con il nuovo Regolamento, sebbene siano state l’occasione per dare avvio ad un processo di armonizzazione nell’impiego di medesimi parametri di qualità e sicurezza, e per dare una risposta concreta al problema del rischio di trasmissione di malattie, al contempo, hanno lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati Membri un numero significativo di opzioni e possibilità per la loro attuazione. Ciò, di fatto, ha creato, in ragione delle diverse modalità implementate, ostacoli alla condivisione transfrontaliera di sangue, tessuti e cellule. Alle difficoltà riscontrate sul piano della circolazione delle sostanze, si deve dare conto anche dell’evoluzione scientifica realizzatasi nel tempo e in particolare, all’ampliamento dell’impiego, in ambito sanitario, di altre sostanze di origine umane, oltre al sangue, alle cellule e ai tessuti, la cui regolamentazione è stata lasciata ai singoli Stati Membri.
Da qui la necessità di avviare una revisione radicale del settore, con lo scopo di individuare un quadro normativo solido, trasparente, aggiornato e sostenibile per sangue, cellule e tessuti e, in generale, per tutte le sostanze di origine umana (Substances of Human Origin – SoHO) destinate all’applicazione sugli esseri umani.
Il percorso ha avuto inizio il 19 luglio 2022 quando la commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all’applicazione sugli esseri umani, tenendo conto degli insegnamenti tratti dall’applicazione delle direttive, dagli esiti dei progetti europei – molti dei quali hanno visto la leadership delle istituzioni italiane – e con il proposito di affrontare sia le problematiche del rischio di trasmissione di malattie infettive, nonché il tema, sempre più evidente, di perseguire una fornitura sufficiente di dette sostanze, al fine garantire e rispondere alle necessità di cura della popolazione dei singoli paesi e più in generale di quella europea.
È sulla scorta di questi elementi che il Regolamento si propone di fornire un quadro di riferimento fondato su cinque principali pilastri: (i) garantire il rispetto di parametri di qualità e sicurezza uniformi, (ii) rafforzare la certezza del diritto per i pazienti e per tutte le parti coinvolte, prevedendo misure specifiche per il consenso, per il trattamento e per il follow up dei pazienti; (iii) rendere i sistemi nazionali resilienti rispetto la fornitura di SoHO, anche rispetto lo scambio transfrontaliero di SoHO, (iv) agevolare l’innovazione a beneficio della salute pubblica, attraverso la condivisione delle buone prassi e della ricerca clinica; (v) digitalizzare i processi e lo scambio di informazioni tra Stati Membri attraverso la realizzazione di una piattaforma europea.
Un programma ambizioso e innovativo soprattutto se si ha riguardo agli strumenti di cui è prevista l’implementazione a livello europeo e a livello dei singoli Stati Membri; e alle figure coinvolte nella realizzazione della nuova architettura del sistema: autorità nazionali, autorità competenti, enti, centri, professionisti.
Prima di ogni altra considerazione sulle novità introdotte dal regolamento, è di particolare interesse rilevare, non solo l’unificazione in un solo provvedimento, dei parametri di qualità e sicurezza previsti per il sangue, le cellule e tessuti, ma di aver esteso l’ambito di applicazione di dette misure anche quelle sostanze, non rientranti nelle definizioni proprie di sangue, tessuti e cellule ma destinate all’applicazione sull’uomo (si pensi al latte materno e al microbiota intestinale).
L’ampiezza della definizione di SoHO è segno della volontà del legislatore europeo di adeguare la legislazione dell’UE alle esigenze future, includendovi anche le SoHO che potrebbero trovare applicazione sull’uomo, negli anni avvenire, e prevedendo, in questo modo, parametri di qualità e sicurezza a cui fare riferimento senza la necessità di adeguamenti normativi.
Come si è detto, uno dei pilastri su cui si fonda la nuova normativa è quello di determinare parametri di qualità e sicurezza uniformi sul territorio europeo, allo scopo il Regolamento demanda la fissazione degli standard, oltre che agli atti di implementazione della commissione, che rappresentano il parametro di riferimento primario, anche ai documenti di ECDC e EDQM nelle ipotesi non disciplinate dai primi. La scelta del legislatore europeo, innovativa rispetto al passato, ha lo scopo di innalzare gli standard di qualità e sicurezza, attraverso un aggiornamento al passo con la scienza e le nuove tecnologie, spesso più veloci degli iter necessari per adeguare la normativa di settore, nonché uniformare gli standard di riferimento e la loro applicazione su tutto il territorio europeo.
Spiccano altresì, per innovazione rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, la fissazione di procedure comuni a livello di UE per l’autorizzazione e la valutazione delle preparazioni di SoHO e per l’implementazione e realizzazione di un uniforme sistema di sorveglianza, ispirato ai principi di indipendenza, trasparenza e condivisione anche tra Stati Membri. L’intento, oltre a quello di superare gli ostacoli nella circolazione delle sostanze, è anche quello di garantire al cittadino trattamenti sicuri e di qualità su tutto il territorio europeo. In questa logica, infatti, si inseriscono anche le prescrizioni concernenti la raccolta del consenso e la fissazione dei principi della donazione di SoHO (volontarietà e gratuità), oltre alla previsione della costruzione di sistemi di follow up clinico nelle ipotesi di impiego di preparazioni SoHO che superino il livello di rischi standard.
Il Regolamento è particolarmente attento anche nell’individuazione delle istituzioni e delle strutture coinvolte, con diversificate responsabilità, nella realizzazione della nuova architettura del sistema. Per la prima volta, è fatto obbligo agli Stati Membri di designare un’ Autorità Nazionale per le SoHO (SoHO National Authority) con la responsabilità di coordinare tutti gli scambi di informazioni con la commissione EU, con il comitato di coordinamento e con le altre autorità nazionali dei singoli Stati Membri. Mentre rimane agli Stati Membri il compito di provvedere alla individuazione delle autorità competenti, a seconda del proprio assetto istituzionale, per le attività di vigilanza sugli enti SoHO e sui processi e attività da questi svolti. In particolare le autorità competenti autorizzano, secondo stringenti procedure, le preparazioni di SoHO e provvedono all’autorizzazione e alle ispezioni dei centri che lavorano, conservano, rilasciano, importano o esportano SoHO. Di rilievo ai fini della comprensione dell’impianto normativo del Regolamento, è la distinzione tra enti SoHO (SoHO entity) e centri SoHO (SoHO establishment), i quali rappresentano una categoria speciale di enti in ragione delle attività da questi svolte. A seconda della tipologia di attività svolta dagli enti, infatti, oltre all’obbligo di registrazione nella piattaforma europea, di cui si dirà, quelli rientranti nella definizione di centri sono sottoposti a regimi diversificati di autorizzazione e di vigilanza, rimessa, quest’ultima, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, anche ai casi in cui l’autorità competente la ritenga necessaria sulla base della valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti.
L’esigenza di garantire una sicura circolazione delle SoHO sul territorio europeo, secondo la nuova impostazione, oltre che dal rispetto di standard di qualità e sicurezza comuni, passa anche attraverso una strutturazione di un più efficiente sistema di allerta rapida, per far fronte a incidenti o reazioni gravi che possono comportare un rischio per riceventi o donatori. Il sistema di allerta fa leva sulle autorità nazionali e sull’impiego della piattaforma europea come strumento di informazione e allerta.
Gli Stati Membri dovrebbero inoltre compiere sforzi ragionevoli per garantire una fornitura sufficiente, adeguata e resiliente di SoHO di importanza critica nei loro paesi, anche mediante l’elaborazione di piani di emergenza nazionali comprendenti misure per rispondere alle carenze critiche. Di particolare interesse, in tale ambito, è l’individuazione e regolamentazione delle SoHo di importanza critica (Critical SoHO)- la cui fornitura insufficiente è in grave di determinare danni gravi o rischi di danni gravi per la salute dei riceventi o un’interruzione grave della fabbricazione di prodotti, qualora una fornitura insufficiente di tali prodotti determini danni gravi o rischi di danni gravi per la salute umana – e enti di importanza critica (Critical SoHO entity) individuati nei singoli sistemi per lo svolgimento delle attività che contribuiscono alla fornitura di SoHO di importanza critica e la portata delle cui attività è tale che il mancato svolgimento delle stesse non può essere compensato dalle attività di altri enti o da sostanze o prodotti alternativi per i riceventi. L’individuazione delle SoHo di importanza critica e degli enti chiamati a contribuire alla loro fornitura, e associato all’impegno richiesto ai singoli stati membri di promuovere tra i cittadini la donazione di tali sostanze, impegno che, alla luce del Regolamento, diviene di portata europea.
Altro elemento innovativo per il settore e rappresentativo della necessità di individuare un punto di riferimento per l’armonizzazione delle attività a livello europeo, è la previsione del Comitato di coordinamento per le SoHO (SoHO Coordination Board – SCB). Il Comitato oltre ad assolvere il compito generale di contribuire a coordinare l’applicazione del Regolamento, degli atti delegati e di esecuzione in tutta l’Unione; è chiamato a svolgere compiti di carattere specifico tra i quali si sottolineano: la collaborazione nell’organizzazione delle attività di ispezione congiunte e valutazioni congiunte di preparazioni di SoHO che coinvolgono più di uno Stato Membro, e l’emissione di specifici pareri in ordine alla classificazione dello status normativo delle sostanze, dei prodotti e delle attività rientranti nel Regolamento.
Un ultimo tassello della nuova architettura disegnata dal Regolamento è la digitalizzazione dei processi attraverso l’istituzione della Piattaforma UE per le SoHO, attraverso la quale si prevede di facilitare e rendere tempestivo lo scambio e condivisione delle informazioni all’interno della UE, nonché di incidere positivamente sulla trasparenza e accessibilità delle informazioni per operatori e cittadini.
La piattaforma, in particolare, consente di avere informazioni sulle preparazioni di SoHO autorizzate, sulla registrazione degli enti e lo stato autorizzativo dei centri SoHO, ed è anche considerato quale strumento di supporto per le autorità competenti nelle loro attività di vigilanza, contenendo tutte le normative vigenti e le linee guida di riferimento per il settore e i pareri e l’orientamento del Comitato. La Piattaforma, inoltre, consentirà di raccogliere dati ed informazioni sulle attività degli enti e dei centri e permetterà di condividere le informazioni e gli esiti degli studi clinici condotti nei vari paesi europei sull’impiego di SoHO.
Come può evincersi dal breve excursus condotto sulle principali novità introdotte dal Regolamento, lo scenario che si apre agli occhi degli operatori è caratterizzato sia dalla complessità delle nuove regole che devono trovare spazio nei diversi sistemi sanitari, sia dalla significativa e stringente interconnessione, su tutto il territorio europeo, tra operatori, professionisti, istituzioni e attività dagli stessi svolte.
Leggi anche COORDINAMENTO INFERMIERISTICO E GESTIONE DEL PROCESSO DALLA DONAZIONE AL TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI
*Alessia Troni, PHD
Dirigente Tecnologo
Ufficio Affari Generali e Regionali
Centro Nazionale Trapianti
Istituto Superiore di Sanità
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